Società Italiana
di Chirurgia

Statuto

Art. 1     La Società Italiana di Chirurgia, costituita il 3 Aprile 1882, ha sede in Roma.

Art. 2     La Società Italiana di Chirurgia è una istituzione culturale, apolitica senza fini di lucro, il cui scopo è quello di favorire il progresso dell’arte e della scienza chirurgica, di facilitare lo scambio delle idee tra i chirurghi, coordinandone il lavoro, di tutelare il prestigio e gli interessi legittimi dei cultori della chirurgia.
La Società non ha finalità sindacali ed è vietato il perseguimento diretto o indiretto di tali finalità.

Art. 3     Per conseguire i suoi scopi la Società:

  • tiene adunanze annuali ordinarie e straordinarie;
  • pubblica annualmente il risultato dei suoi studi;
  • facilita, coi modi che ritiene più opportuni e a titolo di incoraggiamento, le imprese scientifiche rivolte a scopi didattici o all’incremento della chirurgia.

Art. 4     Il patrimonio della società è costituito:

  • dalle cose mobili e immobili e dai libri inventariati, di proprietà dell’Ente;
  • da eventuali acquisti, contributi di Enti pubblici e privati e lasciti e donazioni di privati, cittadini, espressamente destinati alla Società ad incremento del suo patrimonio.
Le entrate della Società sono costituite dai contributi dei Soci, dai prodotti eventuali della stampa, da donazioni e lasciti che possano pervenire alla Società, nonché da eventuali elargizioni fatte all’Ente per il conseguimento dei suoi fini sociali e sono destinate ad essere erogate per le spese di funzionamento del Sodalizio.
I beni della Società debbono essere iscritti in speciali inventari.
Le rendite patrimoniali sono erogate per le spese di amministrazione per le spese di adunanze, per le spese di pubblicazione e per l’incoraggiamento alla pubblicazione dei lavori scientifici e di opere didattiche.
Le somme provenienti dalle donazioni e dai lasciti debbono essere impiegate in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Le somme necessarie ai bisogni della Società debbono essere depositate ad interesse presso le Casse di Risparmio Postali, ovvero presso Istituti di Credito designati dal Presidente della Società.
Alla Società è vietato distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione.
La Società si obbliga a pubblicare i conti ed i bilanci preventivi, i consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti.

Art. 5     La Società comprende Soci ordinari, Soci junior e Soci promotori in numero indeterminato, Soci onorari e Soci corrispondenti in numero limitato.
I Soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le iniziative che sono promosse dalla Società; sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi sociali.
I Soci ordinari ed i Soci junior sono tenuti al pagamento di un contributo annuo la cui entità è determinata dal Regolamento.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 6     Possono far parte della Società in qualità di Soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia i quali siano in possesso di titolo che dimostrino una attività chirurgica effettivamente esercitata.
I Soci ordinari che versino una volta tanto una quota almeno cinque volte superiore alla quota normale sono nominati Soci promotori, fermo restando l’obbligo del versamento della quota annuale.

Art. 7     Le domande di coloro che aspirano ad essere nominati Soci debbono essere indirizzate alla Presidenza, ed accompagnate da brevi notizie relative ai titoli chirurgici dell’aspirante.
Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione dei Soci.

Art. 8     Può essere conferita la nomina di Presidente onorario, su designazione del Consiglio direttivo, e con voto unanime della Assemblea, a una personalità Italiana che abbia illustrato con le sue opere la chirurgia italiana in Italia e nel mondo.
La nomina a Socio onorario può essere conferita dall’Assemblea generale su designazione del Consiglio Direttivo, a personalità italiane e straniere che, per meriti scientifici siano pervenute in chiara fama negli studi della Chirurgia e delle sue specialità.
Il numero dei Soci onorari non può essere superiore a 40.

Art. 9     La nomina a Socio corrispondente può essere conferita dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a Medici e Chirurghi stranieri i quali collaborino attivamente ai lavori della Società.
Il numero dei Soci corrispondenti non può essere superiore a 60.

Art. 10     Sono organi della Società:

  • l’Assemblea generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • i Revisori dei Conti.

Art. 11     L’Assemblea generale è costituita dai Soci ordinari.
La Società tiene adunanze amministrative e scientifiche, almeno una volta all’anno, nell’epoca e con norme che saranno stabilite dal Regolamento.
Potranno essere indette adunanze straordinarie quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci ordinari.
In particolari e motivate situazioni è ammessa la consultazione telematica dei soci.

Art. 12     Spetta in particolare, all’Assemblea generale:

  • deliberare sugli affari iscritti all’ordine del giorno;
  • approvare i conti ed i bilanci preventivi e consuntivi;
  • approvare il regolamento interno e il regolamento organico del personale;
  • nominare i componenti del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
  • deliberare sulle modifiche dello statuto, con la osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 13     Le riunioni dell’Assemblea generale, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione – che non può avere luogo lo stesso giorno della prima – qualunque sia il numero dei presenti.
Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza di voti.
Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Consiglio Direttivo non ha voto.
Per modificare lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Art. 14     Su proposta del Consiglio Direttivo e di 15 Soci che ne facciano richiesta, l’Assemblea può revocare la nomina di un Socio, a qualsiasi categoria essa appartenga, che si renda indegno o comunque incompatibile con gli interessi del Sodalizio. Il Socio di cui è richiesta l’espulsione può chiedere di giustificarsi davanti all’Assemblea.

Art. 15     La Società si prefigge la massima partecipazione dei Soci alle attività e alle decisioni attraverso la propria struttura che garantisce la democraticità e la trasparenza dei procedimenti per l’elezione degli organi statutari, che si svolgeranno sempre a scrutinio segreto e con incarichi sociali sempre gratuiti e di durata limitata nel tempo, sempre mediante deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sempre regolarmente convocate e di cui venga redatta adeguata verbalizzazione.
La Società è autonoma e indipendente come pure i suoi legali rappresentanti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ed eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
I Legali rappresentanti, gli amministratori e i promotori della Società non devono aver subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
I casi di conflitto di interesse che riguardino gli Organi della Società devono essere dichiarati ed eventualmente regolati.
La Società è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo che si avvale della collaborazione di un Comitato Esecutivo da esso nominato.
Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, 8 Consiglieri, 2 dei quali con la carica di Vice-Presidente, un Segretario Generale, un Segretario Tesoriere.
Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente eletto.
Dal 2020 l’Assemblea elegge con votazione distinta il Presidente eletto a durata triennale ed il CD 2020 – 2022 (durata biennale). Dal 2022 ed ogni tre anni l’Assemblea elegge con votazione distinta il Presidente eletto ed otto consiglieri.
La votazione si effettua a schede segrete con maggioranza assoluta dei votanti. I due Vice-Presidenti sono eletti nel proprio seno dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Il Segretario ed il Segretario Tesoriere durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Il Presidente o uno dei due Vice-Presidenti, debbono risiedere a Roma, dove è la sede giuridica della Società.
Alle dipendenze del Consiglio Direttivo possono esservi degli impiegati in numero adeguato alle necessità della Società.
Il Consiglio Direttivo cura il perseguimento degli scopi istituzionali, sovrintende alla gestione e indirizza l’attività della Società, ne amministra le sostanze e ne promuove l’incremento; cura la pubblicazione degli Atti e dell’Archivio, designa i relatori e adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello statuto per attuare gli scopi della Società.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e morale della Società. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della consulenza di un rappresentante per ciascuna delle Società Chirurgiche specialistiche delegato dalla Società stessa.
Il Segretario cura l’attività scientifica, l’organizzazione congressuale, i rapporti con le altre Società italiane e straniere secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, e coordina l’attività del Comitato Esecutivo. Questo è composto da un Vice-Segretario per le attività editoriali e del sito web, un Vice-Segretario per le pubbliche relazioni e un Vice-Segretario per l’educazione permanente del chirurgo.
La Società è dotata di un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e biometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
La Società si obbliga a pubblicare attraverso il proprio sito web, tenuto costantemente aggiornato, tutti i dati dell’attività scientifica svolta./p>

Art. 16     Il Presidente rappresenta la Società; convoca e dirige le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e ne fa eseguire le deliberazioni, ordina le riscossioni e i pagamenti, firma gli atti ufficiali.
In caso di assenza o di adempimento del Presidente le sue funzioni vengono attribuite al Vice-Presidente più anziano di età.

Art. 17     L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
Per ciascun anno finanziario l’Assemblea generale nomina, tra i Soci ordinari, tre Revisori dei conti due effettivi e uno supplente.
I Revisori dei conti riferiscono per iscritto sull’andamento della amministrazione.

Art. 18     Entro un mese dall’approvazione del bilancio il Presidente del Consiglio Direttivo trasmette al Ministero per i Beni culturali una relazione sull’attività svolta dalla Società nell’anno precedente.

Art. 19     Con distinti regolamenti saranno stabiliti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi della Società, nonché la dotazione organica, lo statuto giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale.

Visto d’ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali